Il traffico di influenze illecite previsto dalla legge Nordio al vaglio della Consulta
(Adnkronos) - Lo Stato può punire solo chi traffica in relazioni vere, consapevoli e per fini penalmente rilevanti, oppure deve anche punire chi millanta rapporti, ottiene favori non economici, o induce atti illeciti ma non penalmente ri


(Adnkronos) - Lo Stato può punire solo chi traffica in relazioni vere, consapevoli e per fini penalmente rilevanti, oppure deve anche punire chi millanta rapporti, ottiene favori non economici, o induce atti illeciti ma non penalmente rilevanti? La questione sarà affrontata domani durante l'udienza pubblica della Consulta, giudice relatore Viganò, con gli avvocati della parti Giorgio Perroni, Alfonso Celotto, Bruno Andò, Luca Ripoli e per lo Stato dagli avvocati Lorenzo D'Ascia e Massimo Di Benedetto nell'ambito dell'inchiesta sulla fornitura di mascherine dalla Cina nella prima fase dell'emergenza pandemica; vicenda che ha visto il coinvolgimento del commissario straordinario Domenico Arcuri (assolto in rito abbreviato lo scorso gennaio perché l'abuso di ufficio non è più un reato previsto dalla legge) e di una decina di altri imputati (in rito ordinario) che avrebbero approfittato delle proprie relazioni personali per ottenere vantaggi dall'acquisto delle mascherine. Per questi il giudice di Roma, essendo chiamato a valutare la richiesta di rinvio a giudizio, ha sollevato la questione in Consulta.
La Corte dovrà decidere se la riformulazione della fattispecie di reato 'traffico di influenze illecite' prevista dalla Riforma Nordio (legge 114/2024 - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare) sia costituzionalmente legittima e non in conflitto agli obblighi internazionali anti-corruzione dell'art. 12 della Convenzione di Strasburgo 27/01/1999 oppure se limiti troppo la punibilità di condotte potenzialmente gravi, riducendo l'efficacia della lotta alla corruzione.
Le questioni di costituzionalità sollevate dal Tribunale di Roma, con atto di promovimento nella ordinanza del 31 gennaio 2025, riguardano l'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge Nordio che ha sostituito il testo dell’articolo 346-bis del Codice penale (Traffico di influenze illecite), nella parte in cui riduce il perimetro applicativo della fattispecie incriminatrice, prevedendo che: il reato sia commesso “utilizzando intenzionalmente” (e non anche solo “vantando”) “relazioni esistenti” (e non meramente “asserite”) con il pubblico agente; la previsione di legge che stabilisce che l’utilità data o promessa al mediatore, in alternativa al denaro, debba essere “economica”; e che la mediazione cosiddetta “onerosa” prevista dalla riforma sia limitata a quella commessa “per indurre il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis del codice penale a compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito”, con esclusione, quindi, dei “fatti rientranti nell’ormai abrogata ipotesi di abuso d’ufficio”.
In sintesi l'atto di promovimento del Giudice di Roma contesta alla legge 114/2024 l'esclusione dalla fattispecie di reato del mediatore che millanta con il pubblico agente rapporti per ottenere un contraccambio, se le relazioni non sono vere o non sono usate intenzionalmente; confuta la restrizione della punibilità solo ai casi dei mediatori che ne traggono un guadagno economico misurabile (e non più una qualunque utilità generica); critica della riforma Nordio la non perseguibilità di alcun reato di mediazione se il mediatore non induce il pubblico ufficiale a commettere un reato (prima bastava un atto contrario ai doveri di ufficio).
La Corte, chiamata in qualche modo anche a stabilire se la Legge rischia di rendere impunibili molte forme di corruzione indiretta, potrebbe indicare il confine tra lobbying lecito ed illecito traffico di influenze. (di Roberta Lanzara)