Sì della Cedu a Italia a levare madre intenzionale da atto nascita, il giurista: "Strasburgo più condivisibile Consulta"

(Adnkronos) - La Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato legittimo il rifiuto dell'Italia ad inserire il nome della madre intenzionale nell'atto di nascita di un bambino (x), cinque anni dopo la sua nascita. Secondo la Cedu, "n

A cura di Adnkronos Adnkronos
09 ottobre 2025 17:56
Sì della Cedu a Italia a levare madre intenzionale da atto nascita, il giurista: "Strasburgo più condivisibile Consulta" -
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(Adnkronos) - La Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato legittimo il rifiuto dell'Italia ad inserire il nome della madre intenzionale nell'atto di nascita di un bambino (x), cinque anni dopo la sua nascita. Secondo la Cedu, "nessuna violazione dell'articolo 8 è stata riscontrata". Ma nella sentenza n. 68, pubblicata il 28 maggio 2025, la Corte costituzionale aveva dichiarato incostituzionale il divieto per le coppie omosessuali di donne di essere riconosciute entrambe come genitori di un figlio nato da tecniche di procreazione medicalmente assistita (Pma), affermando l'importanza dell'interesse del minore e della genitorialità intenzionale come la genitorialità biologica. La Corte costituzionale è dunque stata di fatto smentita da quella di Strasburgo? Avrebbe deciso allo stesso modo se la sentenza di Strasburgo fosse arrivata prima? 

"Questa sentenza della Corte di Strasburgo ci fa capire che la Corte costituzionale ha ritenuto di andare al di là del vincolo internazionale derivante dalla Convenzione europea dei diritti del'uomo perché la soluzione che ha adottato non è imposta dalla Convenzione. Secondo la Corte di Strasburgo, infatti, la soluzione adottiva elaborata dalla giurisprudenza italiana era adeguata al vincolo internazionale. Non è che l'articolo 8 della Cedu tutela il bambino meno dell'articolo 2 della Costituzione", risponde all'Adnkronos Emanuele Bilotti, professore ordinario all'Università europea di Roma, tra i massimi esperti sul tema. 

"Semplicemente le norme sono interpretate da due giudici diversi, mossi da esigenze diverse - prosegue - Un giudice internazionale ed un giudice costituzionale nazionale. Il giudice internazionale deve tenere conto di ordinamenti nazionali anche molto diversi, ai quali riconosce in genere un certo margine di apprezzamento. La nostra Corte verifica invece la legittimità delle soluzioni del legislatore rispetto a parametri costituzionali ed ha ritenuto, nel caso in questione, di essere più rigorosa di quanto necessario in base alla Convenzione europea". 

E infatti: "Anche se le norme Cedu erano state indicate dal giudice rimettente, la Consulta ha deciso sulla base dei parametri costituzionali: Cita nella sentenza soltanto gli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione e non argomenta con riferimento al parametro Cedu, dal momento che non sarebbe stato utile per raggiungere la soluzione avuta di mira...", anche se "è una soluzione contraddittoria, a mio parere, rispetto al divieto per coppie di donne di far ricorso alle tecniche procreative che permane e che è ritenuto legittimo. La soluzione di Strasburgo è a mio modo di vedere maggiormente condivisibile perché coerente con il divieto. Si tratta di una decisione molto importante, con precedenti conformi". (di Roberta Lanzara) 

 

 

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