Bollette luce e gas, cambiare gestore diventerà più semplice: la guida

(Adnkronos) - Cambiare gestore di luce e gas in 24 ore diventerà più semplice, ma non per tutti. In un momento in cui si guarda con crescente attenzione al peso delle bollette, aggravato in queste settimane dalle tensioni belliche in Med

A cura di Adnkronos Redazione
19 marzo 2026 14:55
Bollette luce e gas, cambiare gestore diventerà più semplice: la guida -
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(Adnkronos) - Cambiare gestore di luce e gas in 24 ore diventerà più semplice, ma non per tutti. In un momento in cui si guarda con crescente attenzione al peso delle bollette, aggravato in queste settimane dalle tensioni belliche in Medio Oriente e dai nuovi rialzi registrati sui mercati energetici, la novità approvata da Arera merita particolare attenzione. Come si fa e chi può farlo: ecco la guida. 

"La deliberazione 58/2026/R/eel, adottata il 3 marzo 2026, riforma infatti il processo di cambio fornitore dell’energia elettrica. La logica è chiara: rafforzare il diritto del cliente finale a scegliere il proprio venditore in tempi più rapidi, proprio mentre il contesto internazionale torna a incidere direttamente sui costi dell’energia”, afferma Ivan Meo di Immobiliare.it. 

Il cambio in 24 ore non è immediato per tutti: la prima precisazione da fare è temporale. Le nuove disposizioni non sono operative da subito: i nuovi processi troveranno applicazione dal 1° dicembre 2026, mentre fino al 30 novembre 2026 resta in piedi il vecchio impianto regolatorio. Sul piano sostanziale, Arera recepisce l’impostazione europea secondo cui il cliente deve poter cambiare venditore nel più breve tempo possibile e, comunque, entro tre settimane dalla richiesta, mentre la procedura tecnica di cambio deve chiudersi entro 24 ore di un giorno lavorativo. Va comunque precisato che il passaggio non si esaurisce con la firma del nuovo contratto: prima devono essere compiuti passaggi preparatori, soprattutto di verifica dei dati e di controllo delle condizioni del punto di prelievo.  

C’è poi un’altra delimitazione molto rilevante: la corsia rapida è costruita intorno ai clienti finali domestici. Infatti, come precisato dal comma 6.2 dell’Allegato A1 si richiede che, tra le condizioni propedeutiche alla richiesta veloce: la fornitura sia a uso domestico; che il punto sia attivo e non sospeso; che non vi siano richieste di indennizzo in corso sul punto di prelievo. Quindi, così come concepita, la riforma è pensata per accelerare soprattutto il cambio fornitore delle famiglie, non per aprire indistintamente una porta a tutte le utenze. E, soprattutto, il provvedimento riguarda il settore elettrico; non introduce, allo stato, un analogo meccanismo generalizzato per il gas. 

Andando nel dettaglio della riforma, viene previsto anche un nuovo assetto dei controlli preliminari. L’allegato A1 prevede infatti che, dopo la conclusione del contratto con il nuovo venditore, la controparte commerciale debba trasmettere al Sistema informativo integrato (piattaforma centrale del settore energia, gestita da Acquirente unico) una richiesta di preliminary check, indicando almeno il codice Pod, i dati identificativi del cliente finale e quelli dell’utente del dispacciamento responsabile dei prelievi.  

In questa fase il sistema verifica la corrispondenza tra il Pod e l’anagrafica del cliente, ammettendo anche una minima tolleranza. In caso di esito positivo, entro due giorni lavorativi il gestore del Sistema Informativo Integrato mette a disposizione del richiedente una serie di dati che sono decisivi per capire se il cambio potrà viaggiare sulla corsia veloce oppure no.  

Tra questi figurano: la natura domestica o non domestica della fornitura; la correttezza dell’abbinamento tra Pod e cliente; l’indicazione di eventuali risoluzioni contrattuali in corso; l’eventuale sospensione della fornitura per morosità; l’eventuale richiesta di indennizzo: il mercato di provenienza e persino le date delle richieste di sospensione o di precedenti cambi fornitore negli ultimi 12 mesi. 

Da qui si apre il bivio tra richiesta veloce e ordinaria. Nel primo caso è ammessa solo se ricorrono tutte le condizioni del comma 6.2 dell’Allegato A1: uso domestico, punto attivo non sospeso, assenza di richieste di indennizzo e, se necessario, autorizzazione o silenzio assenso del nuovo utente del dispacciamento e ammissibilità o silenzio assenso dell’impresa distributrice; 

Se, invece, tali condizioni non risultano tutte soddisfatte, si passa alla richiesta ordinaria, che conserva tempi più ampi. In altre parole, la riforma non elimina la distinzione tra casi semplici e casi problematici: la rende più razionale e più leggibile.  

La Direttiva europea, nel recepimento nazionale, consente all’Autorità di introdurre misure per contrastare comportamenti opportunistici dei clienti morosi, inclusa la possibilità di limitare il cambio fornitore, salvo i casi in cui siano state attivate procedure di contestazione o conciliazione sulle bollette. La delibera non blocca indiscriminatamente ogni cliente con una posizione irregolare, ma costruisce un filtro ancorato a indicatori oggettivi come la sospensione del punto per morosità o la presenza di richieste di indennizzo. Dunque, la libertà di cambiare gestore resta, ma non può trasformarsi in uno strumento per aggirare obblighi economici già maturati. 

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