"Condotta moralmente discutibile ma nessuna prova di stupro da Lucarelli jr e Apolloni", le motivazioni dell'assoluzione

(Adnkronos) - Una "condotta moralmente discutibile", ma nessuna costrizione evidente e nessuna prova - oltre ogni ragionevole dubbio - sulla responsabilità degli imputati. E' uno dei passaggi delle motivazioni con cui i giudici della Corte d'Appe

A cura di Adnkronos Redazione
23 luglio 2026 15:29
"Condotta moralmente discutibile ma nessuna prova di stupro da Lucarelli jr e Apolloni", le motivazioni dell'assoluzione -
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(Adnkronos) - Una "condotta moralmente discutibile", ma nessuna costrizione evidente e nessuna prova - oltre ogni ragionevole dubbio - sulla responsabilità degli imputati. E' uno dei passaggi delle motivazioni con cui i giudici della Corte d'Appello di Milano hanno ribaltato il verdetto di primo grado e assolto, lo scorso aprile, i calciatori Mattia Lucarelli, figlio dell'ex attaccante del Livorno Cristiano, e Federico Apolloni, entrambi accusati con tre loro amici, di stupro di gruppo - avvenuto nella notte tra il 26 e il 27 marzo del 2022 a Milano - ai danni di una studentessa statunitense. 

"Insufficienti" gli elementi - a dire dei giudici della prima sezione penale - per attribuire alla giovane uno stato di acuta intossicazione da alcol "tale da escluderne la capacità di prestare un valido consenso ai rapporti sessuali", anche perché nell'ultimo filmato realizzato dagli imputati, all'interno dell'abitazione, "la ragazza appare vigile e reattiva: risponde alle battute dei ragazzi e reagisce immediatamente al toccamento indesiderato" da parte di uno degli imputati, "manifestando in modo inequivoco il proprio dissenso". Anche i messaggi inviati all'amica "denotano una certa lucidità".  

Le immagini, a dire della Corte, "mostrano che è la stessa persona offesa ad assumere iniziative di natura sessuale" nei confronti di Apolloni, e rendono evidente il momento in cui la ragazza esplicita il dissenso nei confronti di uno degli imputati. A quel punto l'atmosfera cambia: tutti lasciano la stanza intuendo l'interesse della giovane solo per il calciatore, così dimostrando - scrivono nelle motivazioni - che "era in grado di selezionare le condotte desiderate da quelle non desiderate e di manifestare in modo chiaro il proprio dissenso rispetto alle seconde".  

L'invito ad andare nell'appartamento, il linguaggio "volgare e sessualmente esplicito, l'atmosfera goliardica e l'attrazione verso Apolloni - non assumono, di per sé, il significato univoco di una manovra induttiva abusiva", ma di un "'comune' proposito sessuale e di un clima di eccitazione collettiva, ma non provano affatto, con la dovuta certezza probatoria, che il successivo consenso sia stato ottenuto mediante una pressione subdola, né che la persona offesa abbia aderito all'atto sessuale per effetto di una minorata capacità di resistenza scientemente sfruttata dagli imputati".  

Per contestare l'induzione non è sufficiente dimostrare che gli imputati avessero reato un contesto favorevole per il loro proposito sessuale, ma "occorre accertare che essi abbiano posto in essere una condotta concretamente abusiva, diretta a sfruttare una specifica condizione di inferiorità della vittima per determinarla ad atti che, in assenza di tale condotta, non avrebbe compiuto. Nel caso di specie tale nesso causale non è dimostrato". Le battute esplicite, l'atteggiamento "seduttivo" di Apolloni e "la stessa volgarità del contesto non consentono, isolatamente o nel loro complesso, di distinguere con certezza una dinamica di induzione penalmente rilevante da una dinamica relazionale certamente censurabile, ma non univocamente riconducibile alla fattispecie incriminatrice".  

In sintesi se il dato iniziale "conferma la rappresentazione di un proposito sessuale collettivo e di una condotta moralmente discutibile, non consente di inferire, con la certezza richiesta in sede penale, né l'esistenza di una condotta induttiva abusiva, né la persistente attualità di un accordo di gruppo, né la consapevole utilizzazione di una condizione di inferiorità psichica effettiva e riconoscibile della persona offesa" conclude la Corte presieduta da Alessandro Santangelo.  

Fact Check

Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 23 luglio 2026

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