Fine vita, prof. Fontana: "Escludere Ssn è incostituzionale, si viola art. 32 Costituzione"

(Adnkronos) - L’esclusione del Servizio sanitario nazionale dal percorso del suicidio assistito nel testo del Disegno di legge sul fine vita dibattuto in Parlamento "è palesemente incostituzionale perché incompatibile con quanto disposto

A cura di Adnkronos
03 luglio 2025 18:04
Fine vita, prof. Fontana: "Escludere Ssn è incostituzionale, si viola art. 32 Costituzione" -
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(Adnkronos) - L’esclusione del Servizio sanitario nazionale dal percorso del suicidio assistito nel testo del Disegno di legge sul fine vita dibattuto in Parlamento "è palesemente incostituzionale perché incompatibile con quanto disposto dalla Corte costituzionale a partire dalla sentenza n. 242 del 2019". Lo dice all'Adnkronos Gianpaolo Fontana, professore ordinario di Diritto costituzionale all'Università Roma Tre che aggiunge: "Detto disegno di legge evocando enfaticamente ed incondizionatamente l’indisponibilità del diritto alla vita, contraddice non solo la legge n. 219 del 2017 ma, ciò che è più grave, l’art. 32 della Costituzione", il quale prevedendo che 'nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge', "finisce, in taluni casi, per garantire il diritto alla disponibilità della vita e, dunque, in ipotesi anche la morte del paziente qualora questi si determinasse a rifiutare o a interrompere un trattamento sanitario salva-vita".  

Sotto altro profilo, spiega Fontana, "il disegno di legge appare incostituzionale perché sembrerebbe condizionare l’operatività della non punibilità della condotta agevolativa del suicidio al previo inserimento del malato in un percorso di cure palliative le quali non possono essere imposte proprio ai sensi dell’art. 32 Costituzione". La questione centrale, a parere del costituzionalista, è il rapporto fra "il principio personalista e quello di autodeterminazione terapeutica". "Il nodo da sciogliere è se interpretare il principio personalista e quello di dignità della persona in modo oggettivo o soggettivo. Nel primo caso lo Stato assumerebbe un ruolo di custode della vita anche al di là e contro le stesse volontà del paziente di morire o di rifiutare le cure, quindi prescindendo o persino contraddicendo le sue volontà di autodeterminazione".  

"A mio modo di vedere - prosegue l'esperto in una sottile argomentazione filosofica - il principio personalista e quello della tutela della dignità della persona finiscono per ricomprendere anche quello di autodeterminazione terapeutica solo se intesi in senso soggettivo, in modo tale cioè da mettere in primo piano la concezione soggettiva che ciascuno ha della propria persona, delle proprie aspettative esistenziali di vita, di salute e di morte". "Solo se si privilegia la concezione personalista soggettivamente intesa allora essa concorda con il principio di autodeterminazione terapeutica; altrimenti - conclude - quello di autodeterminazione finisce per restare principio fatuo e cedevole a favore di una concezione oggettiva, indifferenziata e normativizzata di esistenza che non tiene in alcun conto la scelte di fine-vita del singolo". (di Roberta Lanzara) 

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