Favorevoli e contrari all'estensione del suicidio assistito, udienza storica in Consulta

(Adnkronos) - La Corte costituzionale ha affrontato oggi in udienza pubblica il tema del fine vita in due ore di dibattimento sulla legittimità dell'articolo 580 del Codice penale in merito al caso (sollevato il 29 settembre 2025 dal Tribunale di Bolog

A cura di Adnkronos Redazione
23 giugno 2026 16:29
Favorevoli e contrari all'estensione del suicidio assistito, udienza storica in Consulta -
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(Adnkronos) - La Corte costituzionale ha affrontato oggi in udienza pubblica il tema del fine vita in due ore di dibattimento sulla legittimità dell'articolo 580 del Codice penale in merito al caso (sollevato il 29 settembre 2025 dal Tribunale di Bologna - sezione Gip/Gup) di una donna affetta da patologia irreversibile (ma non trattenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale come la ventilazione meccanica) accompagnata in Svizzera per accedere al suicidio assistito da alcuni attivisti dell'Associazione Luca Coscioni tra cui Marco Cappato (presente in Consulta) difesi dagli avvocati Filomena Gallo, Francesco Di Paola e Maria Cosetta Liberali ed autodenunciatisi per il reato di aiuto al suicidio dal momento che il caso della donna non rientrava nella non punibilità automatica definita dalla sentenza costituzionale 246 del 2019. 

In rappresentanza di otto malati affetti da malattie irreversibili, fatto senza precedenti, sono intervenuti gli avvocati Mario Esposito e Carmelo Domenico Leotta, per opporsi alla richiesta di estensione del suicidio assistito anche a chi non abbia necessità di un trattamento di sostegno vitale, come sollecitato dal Gip di Bologna secondo cui la disposizione violerebbe la Costituzione in ordine agli articoli 2,3,13,32 per disparità di trattamento e lesione del diritto all'autodeterminazione terapeutica nei casi di pazienti gravemente malati, ma non dipendenti da macchinari di sostegno vitale; e violerebbe la Cedu (art. 8 della Convenzione europea) relativamente alla tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Intenso il confronto, introdotto dal giudice relatore Viganò (correlatore Antonini), a cui hanno partecipato anche tre malati terminali (rappresentati da Francesco Di Paola, Filomena Gallo e da Irene Pellizzone), favorevoli all'allargamento delle maglie del perimetro del sostegno vitale, da non limitare quindi più al solo utilizzo di macchinari senza i quali il paziente morirebbe e da estendere anche ad altri trattamenti salvavita.  

"La Costituzione non può chiedere a una persona di peggiorare nella propria condizione per veder riconosciuta una libertà", ha detto Filomena Gallo. "L'elemento di volontarietà non può essere annacquato dalla richiesta di un trattamento di sostegno vitale... la presenza di un simile pre-requisito, interpretato in modo rigido, altro non genera che un processo del morire che passa attraverso le cure palliative che accompagnano alla morte in condizioni di non lucidità (sedazione profonda) che la persona malata vorrebbe evitare per scegliere il modo in cui congedarsi dalla vita e dai propri cari", è intervenuta Pellizzone.  

 

"Chiediamo di tutelare la legalità del processo che è un valore costituzionale per tutti i cittadini italiani ed anche per gli indagati. Questo è il quarto giudizio di costituzionalità che vi trovate ad affrontare, e tutti sono stati radicati di fronte a un giudice incompetente per territorio. Bologna non può essere competente in quanto non ricade in nessuna delle province confinanti con la Svizzera", ha contestato - in rappresentanza degli otto malati terminali - Carmelo Leotta secondo cui sarebbe stato competente il Tribunale di Como. "Noi sappiamo che se nessuno eccepisce, si cristallizza la competenza", osserva Viganò. "Confermo - replica Leotta - Ma in questo caso non è cristalizzata perche siamo in fase indagini preliminari". Contestata anche dalla difesa degli otto malati terminali ciò che conseguirebbe in caso fosse accolta la richiesta di estensione dell'accezione di trattamento vitale: "perché negare il suicidio assistito a persone tenute in vita da altri sostegni farmacologici come l' insulina che è un sostegno vitale o gli anti coagulanti... è evidente che dovreste fare voi una attenta indicazione di quali trattamenti farmacologici si traducano in un vero e proprio sostegno vitale", ha aggiunto Esposito rivolgendosi ai giudici. 

Chiede una sentenza di rigetto dell'ordinanza del gip l'avvocatura dello Stato, mentre l'avvocato Liberali, interrogata da Viganò su come potrebbe essere formulata una sentenza di accoglimento, risponde: "alla luce della progressione di quel percorso intrapreso dal 2019 dalla Corte in merito al trattamento di sostegno vitale ...emerge come non ci sia ormai più bisogno dell'esistenza di macchinari, nè della professionalità del personale che applica le procedure essendo possibile ricorrere a care giver e familiari; non è più necessaria nemmeno l'attualità del trattamento e soprattutto anche l'elemento della continuità temporale del medesimo. La Corte ha gia superato questi riferimenti. Il tutto in un rapporto tra medicina, scienza e diritto che va considerato". Conclude Filomena Gallo: "una interpretazione in tal senso dà continuità alla vostra giurisprudenza costituzionale". Ammesse nel procedimento anche le memorie di numerose associazioni in qualità di amici curiae per ambo le posizioni. Tra queste l'Associazione Luca Coscioni e il Centro studi Rosario Livatino.  

La Consulta con la sentenza 246/2019 aveva fissato la non punibilità per i casi di aiuto al suicidio assistito, nei confronti di chi si trova in alcune condizioni: patologia irreversibile, sofferenza fisica o psicologica intollerabile, piena capacità di intendere e di volere, necessità di un trattamento di sostegno vitale. Con la sentenza n. 135/2024: La Corte ha dichiarato non fondate le questioni che miravano a estendere il suicidio assistito a pazienti con patologie irreversibili ma non dipendenti da trattamenti di sostegno vitale. Con la sentenza n. 66/2025 ha ribadito che la dipendenza da trattamenti di sostegno vitale resta un requisito costituzionalmente imprescindibile per accedere al suicidio medicalmente assistito. Con la sentenza n. 132/2025 ha dichiarato inammissibili le questioni sulla punibilità del terzo che interviene materialmente per chi non può autosomministrarsi il farmaco letale, pur in presenza dei requisiti. La Corte ha però precisato che il Servizio Sanitario Nazionale ha il dovere di garantire la procedura, incluso l'ausilio per l'impiego di eventuali dispositivi di somministrazione. Con la sentenza n. 204/2025: La Corte ha sancito che le Regioni possono legiferare in materia di fine vita per aspetti organizzativi e procedurali, purché i tempi e le modalità non ledano le competenze statali e garantiscano sempre la volontà del diretto interessato. (di Roberta Lanzara) 

 

 

Fact Check

Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 23 giugno 2026

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