Codice Rosso: la pena è troppo alta? Udienza alla Consulta
(Adnkronos) - Il Codice rosso la prossima settimana approda a Palazzo della Consulta. I giudici costituzionali, riuniti in udienza pubblica, martedì dovranno vagliare l'articolo 583 quinquies del Codice penale in tema di deformazion

(Adnkronos) - Il Codice rosso la prossima settimana approda a Palazzo della Consulta. I giudici costituzionali, riuniti in udienza pubblica, martedì dovranno vagliare l'articolo 583 quinquies del Codice penale in tema di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, reato introdotto dalla Legge 19 luglio 2019 n. 69 (Codice rosso) che trasformava l'ipotesi di reato prevista dall'articolo 583, comma 2 numero 4, di lesione gravissima al viso punita come circostanza aggravante da 6 a 12 anni, in una ipotesi autonoma, punita da 8 a 14 anni, con effetto di impedire il bilanciamento della pena con eventuali circostanze attenuanti.
Ad essere dibattute, giudice relatore Petitti, saranno 4 ordinanze (Tribunale di Napoli, di Catania, di Bergamo e di Taranto) riguardanti casi di violenza e lesioni permanenti al viso su soli uomini. Il Codice rosso, pur essendo comunemente associato all'intento del legislatore a voler proteggere le vittime di violenza di genere, in particolare donne aggredite con acido, infatti si applica a tutti. I parametri costituzionali di riferimento delle ordinanze sono l'articolo 3, uguaglianza intesa come principio di proporzionalità della pena; e l'articolo 27 terzo comma della Costituzione sulla finalità rieducativa della pena, che se eccessivamente sproporzionata cessa di essere.
I ricorrenti, nel ravvisare una disarmonia nel sistema normativo composto, contestano che il Codice rosso punisca allo stesso modo sia la deformazione permanente che lo sfregio permanente, che invece hanno gravità diverse sotto il profilo della lesione; così come punisca allo stesso modo reati su aree che pur attinendo al volto sono di minore gravità, come le orecchie per cui è prevista la pena minima di 8 anni. Inoltre i ricorrenti rilevano una sproporzione in termini assoluti della pena, dal momento che il Codice non si applica ad ipotesi gravissime come la mutilazione dei genitali o di un arto o di un senso (come la vista o l'udito), che non rientrano nella fattispecie del viso, sono punite meno gravemente.
Ed infine le ordinanze mettono in dubbio la legittimità dell'applicare in automatico la pena accessoria dell'interdizione perpetua, dal momento che la pena fissa è da ultimo stata ritenuta dalla Consulta contraria ai principi dell'articolo 27 della Costituzione. Sono tutte questioni che la Corte potrebbe risolvere riequilibrando e contestualizzando le ipotesi rispetto a casi di diversa gravità? (di Roberta Lanzara)